Art. 5 — Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie
All'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: «Art. 47 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 47 (L - R)»;
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 e' effettuata dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L).»
Testo vigente dal 26 ottobre 2018
