Art. 4 — Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181
Al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1:
- 1)nel comma 1, lettera a), le parole: "da 6,20 per cento a 2,48 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 3,72 punti percentuali";
- 2)nel comma 2, lettera a), le parole: "da 6,20 per cento a 4,84 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 1,36 punti percentuali"; nel medesimo comma, lettera b), le parole: "da 4,84 per cento a 3,34 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 1,5 punti percentuali"; nello stesso comma, lettera c), le parole: "da 3,34 per cento a 2,48 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 0,86 punti percentuali";
- b)all'articolo 4:
- 1)nel comma 1, dopo le parole: "si applicano" e' inserita la seguente: "esclusivamente";
- 2)il comma 3 e' abrogato.
Testo vigente dal 13 agosto 1998
