Art. 6 — Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) trasmettere trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe;»;
- b)dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: «f-bis) comunicare alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;
- f-ter)comunicare al sistema di informazione Sirenac per le ispezioni previste dal controllo dello Stato di approdo e pubblicare sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite programmate ma non effettuate; mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;
- f-quater)mettere annualmente a disposizione del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002, i risultati dell'esame della gestione del suo sistema di qualita'.».
Testo vigente dal 8 ottobre 2003
