Art. 3 — Modalità ed esercizio delle funzioni e organizzazione
La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalita' organizzative, gli obiettivi e gli interventi del Servizio sanitario nazionale da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonche' dei minori sottoposti a provvedimento penale, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria). La Regione, inoltre, nell'ottica del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e delle Case di Cura e di Custodia disciplina con le modalita' indicate al comma 1, gli interventi da attuare in coerenza con le linee guida di cui all'allegato C del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 20 agosto 2011
