Art. 9 — Modifiche all'articolo 35 del testo unico della finanza Albo
All'articolo 35 del testo unico della finanza i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le societa' di gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 41-bis sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo. 2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.».
Testo vigente dal 7 ottobre 2003
