L'articolo 41 del testo unico della finanza e' sostituito dal seguente: «Art. 41 (Operativita' all'estero delle SGR). - 1. Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi succursali:

  • a)in uno Stato comunitario, in conformita' a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2;
  • b)in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:
  • a)le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perche' le SGR possano prestare negli Stati comunitari le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie;
  • b)le condizioni e le procedure per il rilascio alla SGR dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attivita' per le quali sono autorizzate. 3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorita' dello Stato ospitante.».

Testo vigente dal 7 ottobre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274~art15 · fonte del testo

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