Art. 35 — Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[1]L'articolo 58 del decreto e' sostituito dal seguente: "ART. 58 (Sanzioni per il medico competente)
[2]1. Il medico competente e' punito:
- a)con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
- b)con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
- c)con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
- d)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
- e)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis. ".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
