Art. 80 — Definizioni
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:
- a)per "procedura madre", la procedura di amministrazione straordinaria di una impresa che ha i requisiti previsti dagli articoli 2 e 27, facente parte di un gruppo;
- b)per "imprese del gruppo":
- 1)le imprese che controllano direttamente o indirettamente la societa' sottoposta alla procedura madre;
- 2)le societa' direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;
- 3)le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre. Agli effetti del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
