Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'articolo 27, comma 2. Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessita'. Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 54, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art54 · fonte del testo

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