È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 18 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, secondo cui la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, pur non privando l'imprenditore della capacità di stare in giudizio, determina gli effetti dell'art. 52 della legge fallimentare, con applicazione, quindi, del principio del concorso formale sin dalla fase cosiddetta di "osservazione" che precede l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero la dichiarazione di fallimento: il dubbio di legittimità, infatti, discende dall'assunto che l'accertamento concorsuale del passivo possa trovare la sua unica giustificazione nella concorsualità anche del procedimento liquidatorio, ma tale assunto è errato, ove si consideri che, nella fase di "osservazione", la formazione concorsuale dello stato passivo è strumento per la valutazione, che il tribunale deve compiere, circa la sussistenza delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali cui è condizionata l'ammissione alla procedura e che essa rappresenta una delle possibili modalità, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore, attraverso le quali può avvenire l'accertamento dei debiti, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza, in un procedimento alternativo al fallimento ma pur sempre ispirato al contemperamento fra l'interesse al risanamento dell'impresa e l'interesse dei creditori al soddisfacimento delle proprie ragioni.
Art. 18 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza · Art. 53 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza · Art. 1 Disposizioni in materia di attivita' produttive · Art. 3 cost.