Il finanziamento degli istituti e' assicurato:

  • a)dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione e' fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attivita' da svolgere;
  • b)a carico del Ministero della sanita', per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, e dall'art. 12, comma 2, lettera a), numero 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  • c)dalle regioni e dalle unita' sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
  • d)dalle unita' sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario. Il finanziamento degli istituti e' inoltre assicurato:
  • a)da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 1 del presente decreto;
  • b)da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
  • c)dai redditi del proprio patrimonio;
  • d)dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione;
  • e)dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

4

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 124/1994

    Illegittimità dichiarata
    7 aprile 1994

    L'art. 6, comma primo, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 - disponendo che il finanziamento degli istituti zooprofilattici è in parte assicurato dallo Stato, attraverso mezzi tratti dal Fondo sanitario nazionale - non si configura come norma autorizzativa di spesa, ma si limita a prevedere meccanismi di erogazione finanziaria finalizzati alle attività degli istituti, e dunque non contravviene alle previsioni della legge delega, secondo la quale il riordino degli istituti non doveva comportare oneri a carico dello Stato; tanto meno è violata l'autonomia finanziaria regionale, la quale è riconosciuta dall'art. 119 Cost. nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. (Non fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 6, comma primo, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 del 1993, in riferimento agli artt. 76 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 2 Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali · Art. 3 Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1993 al 7 agosto 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

    Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;270~art6 · fonte del testo

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