Art. 2 — Competenze statali e regionali

Con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi. 2 Compete allo Stato il coordinamento tecnico-funzionale degli istituti e l'attribuzione agli stessi di compiti e funzioni di interesse nazionale e internazionale. Il Ministro della sanita', in particolare provvede a:

  • a)promuovere le attivita' di ricerca sperimentale;
  • b)promuovere lo sviluppo organizzativo e delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche;
  • c)promuovere l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica;
  • d)sottoporre a verifica tecnica l'attivita' di produzione di presidi diagnostici, profilattici e terapeutici;
  • e)affidare l'esecuzione di studi e ricerche sperimentali;
  • f)richiedere la produzione e la distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale e internazionale;
  • g)affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione e aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanita' pubblica;
  • h)affidare compiti nell'ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti italiani e stranieri;
  • i)stabilire criteri di valutazione dei costi e dei rendimenti e di verifica della utilizzazione delle risorse;
  • l)istituire presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonche' attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale. 4. Il piano sanitario regionale definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attivita' degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale prevede le modalita' di raccordo tra gli istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione. 5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1993, disciplinano le modalita' gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, nel rispetto dei principi previsti dal presente decreto e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' l'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli istituti. Nel caso di istituti interregionali, le regioni provvedono di concerto. Le regioni inoltre, nell'esercizio delle proprie competenze sugli istituti zooprofilattici sperimentali, adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse. 4
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1994, n. 124 (in G.U. 1a s.s. 13/4/1994, n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, primo comma, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui dispone che, con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanita' determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi".

D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

4

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 124/1994

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1994

    L'art. 1 della legge n. 421 del 1992 ha conferito al Governo un'ampia e articolata delega in materia sanitaria, finalizzata non soltanto al consolidamento delle funzioni trasferite alle regioni e alle province autonome, ma anche a generali obiettivi di efficienza del sistema, di ottimizzazione dell'impiego delle risorse destinate al S.S.N., e di contenimento della spesa pubblica; deve, perciò, escludersi che il legislatore delegato abbia esorbitato dai limiti dei poteri conferitigli, quando - con il decreto legislativo n. 270 del 1993 - ha ridefinito la fisionomia degli istituti zooprofilattici sperimentali, tenendo conto che essi operano in ambiti nei quali convergono non solo interessi di regioni e province autonome in materia di igiene e sanità veterinaria, ma anche interessi di carattere nazionale, conseguenti, oltretutto, all'adempimento di obblighi internazionali e comunitari. (Non fondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 1, commi primo e quinto, 2, commi primo e secondo, 3, commi secondo e quarto, e 5, comma primo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 1, comma primo, lett. h) e z), della legge delega n. 421 del 1992). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 2 Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali · Art. 3 Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1994 al 7 agosto 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

    Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;270~art2 · fonte del testo

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