Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo,

terzo, quarto e quinto comma, 2, primo, secondo e quinto comma, 3, 4,

5, 6, primo comma, lettera a), e 10 del decreto legislativo 30 giugno

1993, n. 270, recante: "Riordinamento degli istituti zooprofilattici

sperimentali, a norma dell'art. 1, primo comma, lettera h), della

legge 23 ottobre 1992, n. 421", promossi con ricorsi delle Regioni

Emilia-Romagna e Lombardia e della Provincia autonoma di Trento,

notificati rispettivamente il 2 e il 1 settembre 1993, depositati in

cancelleria il 9 e l'11 successivi ed iscritti ai nn. 45, 53 e 54 del

registro ricorsi 1993;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, l'avvocato Valerio Onida per la Regione Lombardia e la

Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio

Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con tre ricorsi regolarmente notificati e depositati le

Regioni Emilia-Romagna e Lombardia nonché la Provincia automa di

Trento hanno sollevato questione di legittimità costituzionale di

varie norme del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270

(Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma

dell'art. 1, primo comma, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.

421).

2. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato gli artt. 1, primo,

quarto e quinto comma; 2, primo e secondo comma; 3, secondo, terzo,

quarto e sesto comma; 5, primo comma; 6, primo comma, lettera a) e

10, primo comma, del menzionato decreto, per violazione degli artt.

117, 118, 119 e 76 della Costituzione.

3. - Il ricorso rileva che il provvedimento è stato emanato in

attuazione dell'art. 1, primo comma, lettera h), della legge n. 421

del 1992, secondo il quale il Governo avrebbe dovuto adottare, "per

rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle

regioni", norme per la riforma del Ministero della sanità,

comprendendovi il "riordino" degli istituti zooprofilattici. Alla

luce di tale unico criterio direttivo, sarebbe da escludere che il

Governo, attraverso il conseguente decreto delegato, avesse il potere

di diminuire "il grado di regionalizzazione delle istituzioni

sanitarie", già realizzato dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745, che

ha dato attuazione all'assetto costituzionale e ha determinato le

funzioni rispettive dello Stato e delle regioni.

Il decreto impugnato mirerebbe invece a "reinserire" gli istituti

zooprofilattici in un quadro di riferimento statale, comprimendo

irrazionalmente ed illegittimamente competenze regionali già

stabilite.

Sarebbe, perciò, in contrasto con la legge di delega l'art. 1,

primo comma, che definisce gli istituti stessi quali "strumenti

tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e delle province

autonome, per le materie di rispettiva competenza", travolgendo così

l'assetto e la collocazione istituzionale dei medesimi, con mutamenti

che vanno ben al di là del "riordino".

4. - Ugualmente non prevista nella delega sarebbe l'attribuzione

al Ministro della sanità di nuove funzioni, sicché sarebbero

illegittimi: l'art. 2, secondo comma - lettere da a) ad l) - nella

parte in cui riconosce al Ministro stesso nuove funzioni

amministrative non meramente riproduttive di funzioni già spettanti;

l'art. 3, che gli demanda il potere di nomina di un componente del

consiglio di amministrazione (secondo comma) e di un revisore dei

conti (quarto comma); l'art. 5, primo comma, che gli conferisce il

potere di stabilire le prestazioni a pagamento e i criteri per la

determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe;

l'art. 2, primo comma, che prevede il potere ministeriale di

indirizzo e coordinamento, in violazione, oltretutto, dei principi

concernenti tale funzione, sia sotto il profilo della titolarità

collegiale che della necessità di una disciplina sostanziale per il

suo esercizio.

5. - Non meno illegittima sarebbe la sostanziale sottrazione alle

regioni della potestà legislativa in materia di organizzazione degli

istituti, operata sia attraverso l'art. 10, primo comma - in quanto

abroga l'art. 1, secondo comma, della legge n. 745 del 1975 che tale

potestà riconosceva - sia attraverso l'art. 3, secondo comma, che

disciplina minutamente l'organizzazione dell'ente, ivi compresa

l'individuazione degli organi, il numero dei componenti dell'organo

di amministrazione, la titolarità dei poteri di nomina e le relative

procedure. Rilevato che, per il collegio dei revisori, addirittura la

nomina è a maggioranza statale ed evidenziata, altresì,

l'incongruità della disposizione che prevede la nomina del direttore

generale d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome, ci si duole del fatto che

la potestà legislativa regionale in tema di organizzazione venga

ridotta a potestà meramente integrativa, in violazione, oltre che

dei principi contenuti nella delega, dell'art. 117, primo comma,

della Costituzione, trattandosi di materie "pacificamente regionali",

ai sensi dell'art. 27, primo comma, lettera l) e dell'art. 66 del

d.P.R. n. 616 del 1977.

6. - Non dissimili motivi di illegittimità, per violazione

dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, oltre che dei

principi della legge di delega, colpirebbero, secondo il ricorso,

l'art. 1, quinto comma, nella parte in cui prevede un regolamento

ministeriale per il coordinamento dei compiti degli istituti con

quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla

legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745.

Corrispondentemente sarebbero illegittime anche le disposizioni

dell'art. 1, quarto comma, in quanto non prevede la potestà

regionale di precisare e integrare i compiti degli istituti e l'art.

10 che ha abrogato l'art. 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, che

tale potestà legislativa regionale contemplava.

7. - Infine, la Regione Emilia-Romagna impugna la previsione

dell'art. 6, primo comma, lettera a), relativa al finanziamento degli

istituti, per violazione, da un lato, del principio della delega,

secondo il quale le norme di riordino "non devono comportare oneri a

carico dello Stato" e, dall'altro, dell'autonomia finanziaria

regionale, garantita dall'art. 119 della Costituzione, atteso che si

dispone di quella parte del Fondo sanitario che, ai sensi del decreto

legislativo n. 502 del 1992, deve essere ripartita tra le regioni.

8. - Con il ricorso proposto dalla Regione Lombardia, viene

contestata la legittimità costituzionale degli artt. 1, primo,

terzo, quarto e quinto comma; 2, primo, secondo e quinto comma; 3 del

decreto legislativo n. 270 del 1993. La Regione ricorrente, con

argomentazioni in gran parte analoghe a quelle della Regione Emilia-Romagna, lamenta che varie disposizioni del predetto decreto -

ponendosi, tra l'altro, in contraddizione con la direttiva contenuta

nella delega, volta a rendere "piene ed effettive" le funzioni che

vengono trasferite alle regioni - contrastino con gli artt. 117 e

118, nonché con l'art. 76 della Costituzione.

Ricordato che, con la legge n. 745 del 23 dicembre 1975, si era

provveduto all'integrale regionalizzazione degli istituti e

rammentato, altresì, il trasferimento di funzioni alle regioni,

operato con gli artt. 27, primo comma, lettera l), e 66 del d.P.R. n.

616 del 1977, ci si duole, in particolare, del fatto che l'art. 10

preveda espressamente l'abrogazione delle disposizioni della

menzionata legge n. 745 del 1975, che avevano consentito detta

regionalizzazione, censurando l'art. 1, primo comma, del decreto

impugnato che definisce gli istituti strumenti tecnico-scientifici

sia dello Stato che delle regioni e delle province autonome, e, così

pure, il terzo comma che prevede che essi operino nell'ambito del

Servizio sanitario nazionale.

Costituisce oggetto di doglianza anche il quinto comma dello

stesso articolo, il quale dispone che il Ministro della sanità

coordini gli attuali compiti degli istituti con quelli previsti dalle

disposizioni, non abrograte, delle leggi precedenti, e ciò faccia

con un regolamento ministeriale, solo d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti Stato-regioni, non essendo affatto chiaro,

ad avviso della ricorrente, come dovrebbe esplicarsi tale

coordinamento, posto che l'art. 4 della legge n. 745 del 1975,

relativo ai compiti degli istituti zooprofilattici, risulta

interamente abrogato dall'art. 10 del decreto legislativo impugnato.

Anche per altra via, il decreto legislativo in questione

consentirebbe una indiretta e costituzionalmente illegittima

riappropriazione di competenze da parte dello Stato, là dove,

all'art. 1, quarto comma, prevede un elenco accorpato delle

competenze degli istituti zooprofilattici, senza precisare se tali

attribuzioni siano di pertinenza regionale o interregionale, ovvero

statale.

Per contro, la legge 23 dicembre 1975, n. 745, dopo aver indicato

le competenze statali residue (art. 2), aveva cura di precisare,

all'art. 4, i compiti che le regioni avrebbero dovuto affidare agli

istituti, nel presupposto che si fosse in presenza di competenze

regionali.

9. - Censure analoghe a quelle avanzate nel ricorso della Regione

Emilia-Romagna sono poi rivolte alle previsioni dell'art. 2, sia per

la funzione di indirizzo e coordinamento attribuita, dal primo comma,

al Ministro della sanità, quanto ai requisiti minimi strutturali e

tecnologici degli istituti e ai criteri organizzativi uniformi; sia

per quanto disposto dal secondo comma che, dopo aver stabilito che

compete allo Stato il coordinamento tecnico-funzionale degli istituti

e l'attribuzione agli stessi di compiti di "interesse nazionale e

internazionale", affida al Ministro della sanità una serie di

competenze assai genericamente individuate, che incidono sulle

funzioni di spettanza regionale, senza che ne sia precisato con

criteri oggettivi il carattere di interesse nazionale. Onde il

Ministro si trova a poter discrezionalmente disporre dello

svolgimento di attribuzioni nelle materie di competenza regionale,

senza alcuna seria delimitazione di oggetto e di contenuto.

10. - L'art. 3 è censurato per la disciplina di estremo dettaglio

della organizzazione interna degli istituti, con conseguente lesione

delle competenze regionali. Del tutto simbolica - ad avviso delle

ricorrenti - appare, perciò, la disposizione dell'art. 2, quinto

comma, secondo la quale le regioni disciplinano le modalità

gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti. Si

lamenta, poi, il fatto che il secondo comma dell'art. 3 ripristini la

diretta presenza dello Stato, ancorché in proporzioni minoritarie,

nel consiglio di amministrazione; che il terzo comma stabilisca che

la nomina del direttore generale è fatta non dalla sola Regione in

cui l'istituto ha sede legale, ma da questa d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni; e, infine,

che il quarto comma preveda che due membri su tre del collegio dei

revisori siano rappresentanti dei ministeri, segnando, anche per

questa via, una preminenza degli organi statali nel controllo e nella

vigilanza sugli istituti.

11. - La Provincia autonoma di Trento impugna l'art. 1, primo,

terzo, quarto e quinto comma; l'art. 2, primo, secondo e quinto comma

e gli artt. 3, 4, 5 e 10 del decreto n. 270 del 1993, per violazione

dell'art. 8, numero 21; dell'art. 9, numero 10 e dell'art. 16 del

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle

leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, nonché dell'art.

76 della Costituzione; deducendo, in particolare, quanto a

quest'ultimo articolo, la violazione dei limiti della delega, quali

si evincono non solo dalla lettera h) dell'art. 1, primo comma, della

legge 23 ottobre 1992, n. 421, ma anche dalla lettera z), la quale

prevede che "restano salve le competenze e le attribuzioni delle

regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e

Bolzano".

12. - Le motivazioni prospettate in quest'ultimo ricorso

coincidono sostanzialmente con quelle addotte dalla Regione Lombardia

quanto alle censure rivolte, sotto il profilo della violazione della

delega e della compressione delle competenze provinciali, all'art. 1,

primo, terzo, quarto e quinto comma; all'art. 2, primo, secondo e

quinto comma e all'art. 3.

Precisato che, ai sensi del d.P.R. n. 670 del 1972, la Provincia

autonoma ha non solo competenza ripartita in materia di igiene e

sanità (art. 9, numero 10), ma anche competenza primaria in materia

di "patrimonio zootecnico ed ittico" (art. 8, numero 21) e rammentati

gli artt. 27, primo comma, lettera l) e 66 del d.P.R. n. 616 del

1977, il ricorso investe, con le sue censure, anche l'art. 4 del

decreto denunciato, che disciplina in maniera dettagliata e

vincolante la revisione ed approvazione degli statuti degli istituti.

Analogamente alla Regione Emilia-Romagna, viene impugnato il primo

comma dell'art. 5, che rimette ad un decreto del Ministro della

sanità, sia pure d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, di

stabilire le prestazioni erogate a pagamento dagli istituti e i

criteri per la determinazione, da parte delle regioni e delle province autonome, delle relative tariffe, violando la procedura prevista

per l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento. Infine,

riguardo all'art. 10, la Provincia autonoma di Trento osserva che il

primo comma, prevedendo la abrogazione delle disposizioni che avevano

attribuito alle regioni e alle province autonome le funzioni relative

agli istituti zooprofilattici, procede ad una "ristatalizzazione"

della disciplina in materia.

13. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi in

tutti e tre i giudizi, ha presentato identiche deduzioni, chiedendo

che le questioni siano dichiarate non fondate.

Sostiene l'Avvocatura che il decreto in esame ha voluto procedere

ad un riassetto delle attribuzioni regionali, tenuto conto

essenzialmente del fatto che la ricerca scientifica sperimentale è

preminente sulle altre finalità ed è costitutiva della natura

stessa degli istituti, sicché, essendo la ricerca scientifica nella

materia di cui trattasi riservata allo Stato, si è altresì ritenuta

competenza ministeriale quella concernente la costituzione e

formazione degli istituti. D'altra parte, la nuova disciplina non

verrebbe neppure a snaturare completamente il quadro risultante dalla

normativa previgente, se si considera che anche la legge n. 745 del

1975 (artt. 2 e 5) manteneva comunque allo Stato alcune competenze in

materia. Rammentato, inoltre, che l'importanza delle attività di

ricerca sperimentale degli istituti si è venuta ad accrescere, con

la sempre maggiore rilevanza dei problemi di sanità veterinaria nel

quadro comunitario, si osserva come un esame particolareggiato

dell'art. 2, secondo comma, del decreto ponga ancor più in evidenza

l'aspetto nazionale ed internazionale delle attività ivi elencate.

Circa la presunta violazione dei principi e criteri dettati dalla

legge delegante, l'Avvocatura sostiene che la consapevolezza della

primaria importanza nazionale, internazionale e comunitaria delle

funzioni statali svolte dagli istituti zooprofilattici, che può

individuarsi nel decreto legislativo, non è in contrasto con i

principi della delega, considerando che l'art. 1 della legge n. 421

del 1992, ha previsto il riordino degli istituti medesimi,

nell'ambito della lettera h), con un accostamento non casuale ad

altri istituti di rilevanza nazionale. Inoltre, l'Avvocatura fa

rilevare che le innovazioni apportate non avrebbero trasformato gli

istituti in organismi periferici dello Stato, come testimoniano, ai

sensi degli artt. 3 e 4 del decreto impugnato, i limitati interventi

statali nel loro ordinamento e nella loro gestione. Quanto, infine,

alla censura contro l'art. 6, primo comma, lettera a), proposta dalla

ricorrente Regione Emilia-Romagna, si osserva che il finanziamento

degli istituti già in precedenza avveniva mediante assegnazione alle

regioni e province autonome della quota annuale accantonata nella

disponibilità del Fondo sanitario nazionale, mentre nessun onere

aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato è stato introdotto.

14. - Nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memorie tutte

e tre le regioni ricorrenti.

La Regione Emilia-Romagna, nel ribadire le argomentazioni svolte

in sede di ricorso, sostiene in particolare che:

a) non ha alcun rilievo il fatto che anche nel precedente

sistema talune funzioni relative agli istituti zooprofilattici

fossero di spettanza statale; ciò testimonierebbe, al contrario, che

lo Stato possedeva già sufficienti strumenti per svolgere i propri

compiti nel settore, senza aver bisogno di procedere alla

"deregionalizzazione" degli istituti;

b) riguardo alla censura rivolta all'art. 6, primo comma,

lettera a) del decreto legislativo, la Regione conferma le

argomentazioni svolte, rilevando come la ripartizione del Fondo

sanitario tra le regioni, già prevista dall'art. 12 del decreto

legislativo n. 502 del 1992, sia confermata dal decreto legislativo

"correttivo" n. 517 del 1993, sicché, in definitiva, il

finanziamento risulta a carico delle regioni, in presenza di una

legge che mira a costituire illegittimamente enti misti, né davvero

regionali, né del tutto statali.

La Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, con

identiche memorie, ribadiscono le censure già avanzate in sede di

ricorso, sostenendo, in particolare, che:

a) gli istituti non svolgono attività di "ricerca scientifica

astratta", ma di ricerca applicata, strumentale rispetto alle

competenze amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli

artt. 27 e 66 del d.P.R. n. 616 del 1977;

b) ancor più legata strumentalmente all'attività produttiva e

ai servizi veterinari è poi l'attività di assistenza, supporto,

vigilanza e formazione affidata agli istituti, onde il profilo

essenziale di questi ultimi non è quello di enti di ricerca, bensì

quello di enti operativi al servizio dell'apparato amministrativo

competente in materia di sanità e degli allevatori;

c) se si ritiene che l'art. 1, primo comma, lettera h) della

legge delega consente al Governo il potere di "ristatalizzazione"

degli istituti, la delega conferita deve essere considerata priva di

criteri direttivi in ordine a tale ipotetica nuova disciplina, e per

ciò stesso in contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

d) il rilievo comunitario degli istituti e la crescente

incidenza delle direttive comunitarie nel loro campo di attività non

può giustificare un trasferimento di competenze a favore dello

Stato, in quanto, visto anche l'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, il

legislatore statale non è vincolato ad affidare le funzioni connesse

all'attuazione delle norme comunitarie ad enti facenti parte del

sistema amministrativo dello Stato (valendo se mai, in tali settori,

a garanzia degli adempimenti comunitari, le procedure sostitutive

previste dalla legge). Considerato in diritto

1. - Va, preliminarmente, disposta la riunione dei giudizi in

epigrafe, i quali impugnano il medesimo testo legislativo con

doglianze, in buona misura, identiche o quanto meno connesse sotto

diversi profili.

2. - Quanto al merito, occorre rilevare come i ricorsi, nella

molteplicità delle prospettazioni ed argomentazioni che ne sono alla

base, finiscono per investire gran parte delle disposizioni del

decreto legislativo n. 270 del 1993, con censure sostanzialmente

riconducibili a quattro specifiche tipologie, nell'ambito di ciascuna

delle quali sono individuabili vari motivi di doglianza.

3. - Con il primo gruppo di censure, si denunciano varie

disposizioni del decreto, ponendo un problema di carattere generale,

e cioè quello della riconduzione, ad opera del decreto legislativo

n. 270 del 1993, degli istituti zooprofilattici dall'ambito di

incidenza delle funzioni regionali a quello proprio dello Stato, con

una "ristatalizzazione" degli stessi, contrastante con l'art. 76

della Costituzione, a causa della violazione dei criteri e principi

della legge delega e in particolare:

del principio secondo il quale le norme delegate avrebbero

dovuto rendere piene ed effettive le funzioni trasferite alle

regioni;

di quello secondo il quale le norme di riordino non avrebbero

dovuto comportare oneri a carico dello Stato: censura questa

prospettata in particolare dalla Regione Emilia-Romagna, con

riferimento all'art. 6, primo comma, lettera a) del decreto

impugnato;

di quello della salvaguardia delle competenze e attribuzioni

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, stabilito

dalla lettera z) dell'art. 1, primo comma, della legge n. 421 del

1992: censura questa prospettata in particolare dalla Provincia di

Trento.

4. - Un secondo gruppo di censure è quello che, fermo il

denunciato eccesso di delega, lamenta altresì l'illegittima

compressione delle funzioni legislative ed amministrative delle

Regioni e della Provincia ricorrenti, con violazione, per le prime

due, degli artt. 117 e 118 della Costituzione e, per la terza, degli

artt. 8, numero 21; 9, numero 10, e 16 dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione. Censura questa

che investe varie disposizioni del decreto impugnato, vale a dire:

l'art. 1, in quanto, al primo comma, definisce gli istituti

"strumenti tecnico-scientifici dello Stato" prevedendo nel contempo,

al quarto comma, l'elenco delle competenze di essi senza precisare -

come osservano la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento

- se tali attribuzioni siano di pertinenza regionale, interregionale

ovvero statale e senza prevedere, a differenza del passato, la

potestà legislativa delle regioni di precisare ed integrare i

compiti degli istituti medesimi; lo stesso art. 1, in quanto prevede,

al terzo comma, che gli istituti operino nell'ambito del Servizio

sanitario nazionale, consentendo una riappropriazione di funzioni da

parte dello Stato, ed in quanto stabilisce, al quinto comma, che il

Ministro, con proprio regolamento, coordini i compiti degli istituti

con quelli previsti dalle leggi precedenti, venendo a sostituire alla

potestà legislativa regionale un regolamento ministeriale; l'art. 2,

secondo comma, in quanto assegna al Ministro della sanità funzioni

in precedenza regionalizzate e il cui carattere di interesse

nazionale non è in alcun modo precisato dalla legge; l'art. 3, e

segnatamente il secondo comma, che disciplina minutamente

l'organizzazione dell'ente, a detrimento della potestà legislativa

della Regione, come traspare dall'art. 3, sesto comma, onde del tutto

simbolica sarebbe la disposizione dell'art. 2, quinto comma, la quale

prevede che le regioni disciplinino le modalità gestionali,

organizzative e di funzionamento degli istituti; l'art. 4, in quanto,

secondo la Provincia autonoma di Trento, regola in maniera

dettagliata e vincolante le modalità di revisione e attuazione degli

statuti; l'art. 10, primo comma, che abroga le disposizioni della

precedente legislazione che avevano attribuito alle regioni e alle

province autonome le funzioni relative agli istituti zooprofilattici.

5. - Un terzo gruppo di censure riguarda altre norme che, ferma la

lamentata lesione delle competenze regionali, evidenzierebbero

ulteriori specifici profili di illegittimità. Trattasi in

particolare:

dell'art. 2, primo comma, che affida al Ministro della sanità

una funzione di indirizzo e coordinamento, in tema di determinazione

dei requisiti strutturali, tecnologici e di criteri organizzativi

uniformi, senza rispettare il principio della titolarità collegiale

della funzione stessa nonché l'esigenza di una disciplina

sostanziale che delimiti l'esercizio del potere;

dell'art. 3, secondo comma, nella parte in cui attribuisce al

Ministro medesimo poteri di nomina di un componente del consiglio di

amministrazione, ripristinando in questo la presenza, benché

minoritaria, dello Stato;

dell'art. 3, terzo comma, che prevede la nomina del direttore

generale, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anziché a cura

della sola regione interessata;

dell'art. 3, quarto comma, che attribuisce ai Ministri della

sanità e del tesoro il potere di nomina di due su tre componenti del

collegio dei revisori;

dell'art. 5, primo comma, che contempla una disciplina per

decreto ministeriale di materie - attinenti alle prestazioni a

pagamento e ai criteri di determinazione delle relative tariffe - che

richiederebbero invece atti di indirizzo e coordinamento: censura

questa prospettata dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di

Trento.

6. - Infine, sotto un ulteriore particolare profilo, la sola

Regione Emilia-Romagna deduce il contrasto del decreto impugnato con

i principi sull' autonomia finanziaria delle regioni ex art. 119

della Costituzione, segnatamente per quanto riguarda la disposizione

dell'art. 6, primo comma, lettera a), in ordine alla destinazione di

quote del Fondo sanitario nazionale.

7. - Così precisati i termini delle questioni, osserva,

anzitutto, la Corte come, per valutare la fondatezza degli accennati

motivi di impugnativa, occorra, anzitutto, determinare, in via

generale, l'esatta portata della delega conferita al Governo

dall'art. 1 della legge n. 421 del 1992, alla stregua di una

compiuta, e non solo parziale, considerazione delle enunciazioni

desumibili dalla disposizione su cui essa riposa. Dall'esame di

quest'ultima si evince che l'obiettivo del consolidamento, in termini

di effettività, delle funzioni regionali, giusta quanto previsto

dalla lettera h), del primo comma dello stesso art. 1, come pure

quello della salvaguardia delle funzioni delle province autonome,

alla quale si riferisce la lettera z), non erano, contrariamente a

quanto sostenuto dalle ricorrenti, i soli criteri direttivi della

delega al Governo, giacché questa si prefiggeva generali obiettivi,

enunciati in apertura, concernenti, tra l'altro, "l'ottimale e

razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario

nazionale", il "perseguimento della migliore efficienza del medesimo"

nonché il "contenimento della spesa". Trattasi, invero, di

indicazioni dalle quali non è dato prescindere, nella ricerca dei

principi e criteri che dovevano guidare l'Esecutivo nell'esercizio

della delega conferita dallo stesso art. 1, che erano certamente

quelli di garantire l'effettività delle funzioni trasferite alle

regioni e alle province autonome, ma tutto ciò nell'ambito di un

progetto di riordinamento della materia della sanità, che aveva di

mira l'efficienza del sistema generale e l'ottimizzazione

nell'impiego delle risorse. In questo quadro si colloca, come emerge

dalla lettura dell'art. 1, anche la riforma del Ministero della

sanità - cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento

nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la

sanità pubblica - e s'inserisce pure il riordino, accanto agli

istituti zooprofilattici, dell'Istituto superiore di sanità,

dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,

nonché degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. E

ciò secondo regole - precisa ancora la norma di delega - che non

comportino oneri a carico dello Stato.

8. - Valutati gli obiettivi di efficienza del sistema ed

ottimizzazione dell'impiego delle risorse, come pure le contestuali

finalità di contenimento della spesa, che il legislatore delegato

era tenuto a perseguire, secondo quanto voluto dalla legge n. 421 del

1992, la Corte ritiene che il Governo non abbia esorbitato dai limiti

dei poteri ad esso conferiti quando ha ridisegnato la fisionomia

degli istituti zooprofilattici, considerando che gli stessi operano

in ambiti nei quali convergono non solo gli interessi di regioni e

province autonome in materia di igiene e sanità veterinaria, ma

anche interessi di carattere nazionale, conseguenti, oltretutto,

all'adempimento di obblighi internazionali e comunitari.

9. - Le ricorrenti regioni, nel lamentare l'illegittima

riappropriazione di competenze da parte dello Stato, invocano il

quadro di ripartizione delle stesse quale risulta dal d.P.R. n. 616

del 1977, e in particolare dall'art. 27, primo comma, lettera l),

secondo il quale, tra le funzioni amministrative relative alla

materia assistenza sanitaria, trasferite alle regioni stesse,

rientrano quelle relative "all'igiene e assistenza veterinaria, ivi

compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli

animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine

animale". Richiamano, altresì, l'art. 66 dello stesso d.P.R., il

quale riconduce tra le funzioni trasferite anche quelle attinenti

alle attività zootecniche e, in particolare, al miglioramento e

all'incremento zootecnico, al servizio diagnostico delle malattie

trasmissibili degli animali e delle zoonosi, alla gestione dei centri

di fecondazione artificiale. Dal canto suo, la Provincia autonoma di

Trento adduce di avere non solo competenza ripartita in materia di

igiene e sanità (art. 9, numero 10, dello Statuto speciale), ma

anche competenza primaria in materia di patrimonio zootecnico ed

ittico (art. 8, numero 21 dello stesso Statuto), non senza

evidenziare che ad essa, con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, sono

state estese, in quanto necessario, le norme di trasferimento di

funzioni di cui al già citato art. 27, primo comma, lettera l), del

d.P.R. n. 616 del 1977.

Al riguardo occorre rilevare, anzitutto, l'improprietà del

richiamo alla materia della zootecnia che attiene - come la Corte ha

avuto occasione, anche recentemente di chiarire (sentenza n. 123 del

1992) - a tutt'altro ambito che non a quello della zooprofilassi e

delle patologie animali in genere.

Va osservato, poi, che, pur a tener conto del trasferimento di

funzioni operato dalle norme invocate dalle ricorrenti a sostegno

della loro impugnativa, non per questo è dato affermare, così come

fa taluno dei ricorsi, che gli istituti operassero in ambiti nei

quali era venuta ormai meno ogni competenza dello Stato. Un completo

quadro dei rapporti fra competenze statali e regionali non può,

infatti, ignorare, nonostante il trasferimento di funzioni alle

regioni, la permanenza allo Stato - disposta dall'art. 6 della legge

23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale

- delle funzioni amministrative in tema di rapporti internazionali e

profilassi internazionale anche in materia veterinaria e, più in

generale, di altre funzioni in materia di zooprofilassi,

individuazione di malattie infettive e diffusive del bestiame,

produzioni farmacologiche, secondo quanto specificato dalla norma

stessa.

Una più esauriente rassegna delle competenze dello Stato impone,

inoltre, di non trascurare gli obblighi gravanti su di esso per

effetto della normativa comunitaria. A tanto provvede proprio la

previsione dell'art. 2, secondo comma, lettera l), del decreto

impugnato, che contempla la possibilità di istituire, presso gli

istituti zooprofilattici, centri specialistici di referenza

nazionale, comunitaria e internazionale. Alla luce di quanto detto,

è dato concludere che il legislatore delegato, nel por mano al

riordino degli istituti zooprofilattici, ha operato tenendo presente

l'ampia articolazione della materia considerata dalla legge delega e

cioè quella della sanità, ambito nel quale gli istituti in esame

risultano, non da ora, inseriti con la loro attività, valutando, nel

contempo, proprio in vista degli indicati obiettivi di

razionalizzazione e ottimizzazione, il fondamentale ruolo e le

peculiari competenze spettanti allo Stato, come è dato constatare

dai riferimenti normativi sopra illustrati.

10. - La Corte ritiene che non sussista neanche, almeno negli

aspetti più generali e salvo alcuni specifici profili dei quali si

dirà, la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione nonché

degli artt. 8, numero 21; 9, numero 10 e 16 del d.P.R. n. 670 del

1972, in un settore in cui si rinvengono materie proprie anche della

competenza statale.

Non appare condivisibile, anzitutto, l'affermazione, contenuta nei

ricorsi della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento,

secondo la quale gli istituti erano stati pienamente assoggettati

alla competenza legislativa e amministrativa delle regioni, con

contestuale perdita di ogni competenza da parte dello Stato in ordine

ai medesimi. Infatti, l'art. 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 745,

dal quale derivava la precedente disciplina ordinamentale, non

eliminava del tutto le funzioni dello Stato sugli istituti, in

relazione alla competenza del Governo a promuovere e sviluppare le

iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale

e a fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di

profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e

diffusive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine

animale. Restavano già allora riservate, del pari, allo Stato, in

virtù dell'art. 2, la vigilanza zoosanitaria ai confini e i rapporti

con l'estero, oltre alle competenze di cui all'art. 5 della stessa

legge n. 745, quanto alle autorizzazioni per la produzione di sieri,

vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche, nonché di ogni

altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie

trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle

localmente più diffuse.

11. - Alla stregua del quadro normativo sopra esposto, il

riassetto operato dal provvedimento denunciato, visto sotto il

profilo dei rapporti fra competenze statali e competenze regionali e

provinciali, appare giustificato dal preminente rilievo degli

interessi nazionali in ordine alle varie attività - relative

precipuamente al campo della ricerca, studio, sperimentazione,

controllo e sorveglianza epidemiologica - affidate agli istituti

considerati, dovendosi, tra l'altro, apprezzare il riassetto stesso

alla luce dell'accostamento che, nella norma della legge di delega,

viene fatto fra gli enti qui considerati ed altri di rilevanza

nazionale che operano con finalità, in buona misura, analoghe, quali

l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la

prevenzione e la sicurezza del lavoro. Né al nuovo ordinamento degli

istituti può di certo ostare, così come sembrano sostenere le

ricorrenti, la precedente regionalizzazione, quale che fosse il grado

di avvenuta realizzazione della stessa. Va considerato al riguardo

che, nella meno recente disciplina, gli istituti - definiti (art. 1

della legge 23 giugno 1970, n. 503) enti sanitari di diritto

pubblico, sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità - si

configuravano come enti strumentali dello Stato. L'attrazione degli

stessi nella sfera delle funzioni legislative e amministrative delle

regioni, realizzata dalla successiva legge 23 dicembre 1975, n. 745,

non impedì ovviamente che, nell'ambito di attività ad essi

assegnato, continuassero a sussistere interessi propri anche dello

Stato, connessi, tra l'altro, alla ricerca sperimentale e

all'accertamento delle malattie degli animali. Se si considera che in

tale ambito gli stessi continuano a svolgere tuttora la loro

attività - che, alla stregua dell'art. 1, secondo comma, del decreto

legislativo impugnato, attiene, infatti, alla ricerca scientifica

sperimentale veterinaria, oltreché all'accertamento dello stato

sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine

animale - ne discende che ben poteva il legislatore nazionale

procedere, per fini di razionalizzazione degli apparati e di migliore

impiego delle risorse, e quale che sia stato il precedente assetto

giuridico degli istituti medesimi, al loro riordino, attraverso una

nuova articolazione delle competenze statali, regionali e

provinciali. In linea generale, va rammentato l'insegnamento della

giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, anche in presenza di

un trasferimento o di una delega di funzioni, al legislatore statale

è dato intervenire successivamente, incidendo non irragionevolmente

sulla consistenza ed estensione delle funzioni trasferite o delegate,

con lo scopo di correggere o rivedere la ripartizione delle

competenze in funzione di esigenze di carattere unitario.

Naturalmente occorre verificare - e di ciò v'è positivo

riscontro nel caso esaminato - che non solo sussista un interesse

nazionale il quale appaia ragionevolmente collegato ad esigenze

unitarie, ma altresì che la disciplina posta in essere dallo Stato,

considerata nei suoi concreti svolgimenti e nelle sue particolari

modalità, sia non solo contenuta nei precisi limiti delle reali

esigenze sottostanti all'interesse invocato, ma appaia anche

essenziale e necessaria per l'attuazione del medesimo. E questo tanto

più quando si tratti, come nella specie, di organizzare, attraverso

la strumentalità dell'ente, un servizio che sia di interesse tanto

per lo Stato che per le regioni, in quanto i principi sul riparto

delle competenze non possono impedire alla legislazione statale di

porre in essere strumenti normativi ed organizzativi volti al

perseguimento dei fini generali del servizio stesso, in riferimento,

tra l'altro, alle esigenze di coordinamento e di uniformità di

regole.

12. - Alle medesime conclusioni porta anche la problematica

relativa agli obblighi incombenti sullo Stato per l'attuazione della

normativa comunitaria, giacché, secondo la giurisprudenza, spetta

allo Stato il potere di attuazione della normativa stessa quando

risulti la rilevanza nazionale dell'interesse. Né, in senso

contrario, può valere il richiamo fatto da talune delle ricorrenti

all'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, che trasferisce alle regioni,

nelle materie definite dal decreto stesso, anche le funzioni

amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della

Comunità europea nonché all'attuazione delle direttive.

Tale potere di attuazione, la cui configurazione va rinvenuta,

oltre che nella norma citata, nella disciplina contenuta nelle leggi

n. 183 del 1987 e n. 86 del 1989, si qualifica e si definisce alla

luce dei criteri che presiedono alla ripartizione delle competenze

fra Stato e regioni nelle singole materie che, di volta in volta,

costituiscono oggetto della disciplina comunitaria.

13. - Le considerazioni sopra svolte inducono, dunque, a ritenere

insussistente la denunciata lesione delle competenze regionali e

provinciali da parte dell'art. 1 del decreto impugnato, nella parte

(primo comma) in cui determina la collocazione propria degli

istituti, definendoli "strumenti tecnico-scientifici dello Stato,

delle regioni e delle province autonome per le materie di rispettiva

competenza". Quanto alla norma, contenuta nel terzo comma - secondo

la quale essi "operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,

garantendo ai servizi veterinari delle regioni e delle province

autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la

collaborazione tecnico scientifica necessaria all'espletamento delle

funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria - si

tratta di disposizione che, lungi dal supportare la doglianza della

Regione Lombardia e della Provincia di Trento, circa la compressione

delle competenze regionali e provinciali, esplicita e garantisce il

rapporto di strumentalità che lega gli istituti non solo allo Stato

ma anche agli altri enti regionali e provinciali.

Il quarto comma è denunciato, come già detto, dalle ricorrenti,

sia perché non precisa se le attribuzioni affidate agli istituti

siano di pertinenza regionale, interregionale o statale, sia per il

fatto di non prevedere la potestà legislativa delle regioni di

precisare e integrare i compiti dei medesimi. Una volta stabilito

che, in attuazione della Costituzione, spetta alla legge dello Stato

di operare la ripartizione delle competenze in ambiti nei quali

confluiscono interessi nazionali e interessi regionali, appare

giustificato che sia la norma statale a indicare direttamente le

competenze degli istituti, senza che la norma stessa sia, per questo,

tenuta a specificare se le competenze attribuite agli istituti

medesimi attengano all'ambito regionale o statale; problema che

spetterà piuttosto all'interprete di risolvere.

L'infondatezza delle censure rivolte verso l'art. 1, primo, terzo

e quarto comma, finisce per coinvolgere, in analoga pronunzia, anche

la censura avverso il quinto comma, prospettata per il fatto che la

norma prevede che, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17

della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della sanità -

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,

regioni e province autonome - coordini i compiti degli istituti con

quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla

legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745.

Se compete alla legge statale di definire i compiti degli istituti,

non è illegittima la previsione di un regolamento ministeriale

avente la funzione di raccordare fra di loro le leggi statali che

prevedano sia i compiti nuovi che quelli residuali.

14. - Del pari infondate sono le censure rivolte nei confronti

dell'art. 2, secondo comma, il quale stabilisce le competenze che,

sul piano amministrativo, spettano al Ministro della sanità per la

promozione delle attività di ricerca, di verifica, di studio, di

raccordo a livello comunitario e internazionale che possono ritenersi

affidate agli istituti. L'attribuzione di siffatte competenze al

Ministro della sanità appare sufficientemente definita nell'oggetto

e nel contenuto, contrariamente a quanto assunto da taluno dei

ricorsi, anche perché si correla non solo alla funzione di

coordinamento tecnico-funzionale, contestualmente affidata dalla

norma allo Stato, ma anche a quelle aree di attività che - come è

dato evincere dallo stesso secondo comma dell'art. 2 - assumono

rilievo sul piano dell'interesse nazionale e internazionale ed

altresì comunitario, secondo quanto contemplato anche dalla lettera

l) della stessa disposizione, vale a dire in settori di stretta

pertinenza statale. Ma questo non lede, alla stregua del rapporto

strumentale che lega gli istituti non solo allo Stato, ma altresì

alle regioni e alle province autonome, gli spazi di competenza di

queste ultime, viste le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica che, ai sensi del già richiamato terzo comma dell'art.

1, gli istituti sono tenuti a garantire ai servizi veterinari delle

regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali.

L'equilibrata distribuzione di competenze fra Stato e regioni è

resa manifesta, d'altro canto, anche dall'attribuzione alle seconde

del compito di definire, attraverso il piano sanitario regionale, gli

obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli istituti (art. 2,

quarto comma), nonché di disciplinare le modalità gestionali,

organizzative e di funzionamento dei medesimi, nel rispetto dei

principi previsti dal decreto, come pure di esercitare funzioni di

vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica, unitamente

all'adozione di criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di

verifica dell'utilizzazione delle risorse (art. 2, quinto comma).

15. - Ragioni identiche a quelle già esposte portano a ritenere

infondate, salvo quanto detto più avanti, anche le doglianze che

tutti e tre i ricorsi rivolgono all'art. 3, sull'organizzazione degli

istituti, norma denunciata in via generale per la sottrazione alle

regioni della relativa potestà legislativa, ridotta a mera potestà

integrativa, e per la disciplina di estremo dettaglio posta in essere

con il decreto in questione; e, sotto più specifico aspetto, per il

ripristino della diretta presenza di un rappresentante ministeriale

nel consiglio di amministrazione (secondo comma).

Fermo, per il profilo più generale, quanto già osservato in

ordine alla portata della delega ed alle esigenze di riordino degli

istituti, secondo criteri di uniformità di disciplina, è

sufficiente qui osservare che è la stessa molteplicità degli

interessi coinvolti a giustificare, nel consiglio di amministrazione,

la presenza di componenti di estrazione ministeriale, peraltro

limitata, nella specie, ad un componente su cinque.

Dalla infondatezza delle questioni di cui sopra, discende,

conseguentemente, l'infondatezza anche della censura avanzata nei

confronti dell'art. 3, sesto comma, là dove si prevede che "le

regioni adottano le restanti norme organizzative", e così pure

l'infondatezza della doglianza che la Provincia autonoma di Trento

propone avverso il successivo art. 4, denunciato per il fatto di

disciplinare in maniera dettagliata e vincolante le modalità di

revisione e approvazione degli statuti degli istituti.

Invero, la disposizione di cui trattasi null'altro fa che

rimettere agli istituti, nel rispetto della loro autonomia,

l'esercizio, sia pure entro un termine stabilito, della potestà di

adeguare gli statuti alle nuove disposizioni; riservando, nel

contempo, alle regioni, ove l'istituto ha sede, il potere di

approvazione degli statuti stessi, secondo un procedimento che, in

caso di istituti interregionali, assicura, come è giusto,

l'intervento consultivo anche delle altre regioni e province autonome

interessate.

16. - L'infondatezza delle doglianze circa la pretesa compressione

delle funzioni regionali, nella ricostruzione del sistema normativo

sopra operata, comporta, per conseguenziale implicazione, anche

l'infondatezza della censura relativa all'art. 10 del decreto

legislativo, denunciato dalle ricorrenti per avere abrogato le norme

che avevano attribuito alle regioni e alle province autonome le

precedenti funzioni relative agli istituti zooprofilattici.

17. - Fondata è, invece, la censura rivolta all'art. 2, primo

comma, nella parte in cui conferisce al Ministro della sanità la

funzione di indirizzo e di coordinamento in tema di determinazione

dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, nonché di criteri

organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi.

La funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività

amministrativa è, infatti, soggetta, quanto a fondamento e ad

esercizio, a puntuali requisiti di forma e di sostanza: di forma

perché la funzione stessa deve, in corrispondenza ad un principio

desumibile dalla stessa Costituzione, trovare svolgimento in forma

collegiale e cioè con una delibera del Consiglio dei ministri; di

sostanza, perché occorre idonea base legislativa per salvaguardare

il principio di legalità sostanziale, attraverso la previa

determinazione, con legge, dei principi ai quali il Governo deve

attenersi. Poiché il primo comma dell'art. 2 non soddisfa i

requisiti accennati, ne va dichiarata l'illegittimità

costituzionale.

18. - Merita, altresì, accoglimento la censura rivolta avverso il

terzo comma del medesimo art. 3, là dove prevede che il direttore

dell'istituto sia nominato dalla regione dove esso ha sede legale,

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome.

La incongruità di una siffatta disposizione sta nel fatto di

contemplare il coinvolgimento della Conferenza - sede privilegiata

del confronto e della negoziazione politica fra lo Stato e le regioni

(e province autonome) su argomenti che investono in via generale la

materia regionale - per una scelta che riguarda la singola regione

interessata.

19. - Fondata è da ritenere, inoltre, la censura avverso l'art.

3, quarto comma, nella parte in cui attribuisce al Ministro della

sanità e al Ministro del tesoro il potere di designare due dei tre

componenti del collegio dei revisori. La strumentalità che lega gli

istituti sia allo Stato che alle regioni e alle province autonome

esige, infatti, che la presenza dei vari componenti dell'organo di

revisione si ispiri a criteri che escludano, quanto alle

designazioni, la prevalenza di una delle componenti.

20. - Non fondata è, per contro, la doglianza che la Regione

Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento propongono avverso

il primo comma dell'art. 5, nella parte in cui dispone che, "con

decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome, sono stabilite le prestazioni erogate dagli istituti per le

quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, e sono

individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni,

delle relative tariffe". La presenza di interessi nazionali

infrazionabili giustifica, infatti, la riserva di una siffatta

competenza allo Stato, secondo le modalità previste dalla norma

impugnata, anche in ragione di esigenze di uniformità nelle

prestazioni rese a pagamento.

21. - Non fondata è, infine, la doglianza avanzata contro l'art.

6, primo comma, lettera a) là dove prevede che il finanziamento

degli istituti sia, in parte, assicurato dallo Stato, attraverso

mezzi tratti dal Fondo sanitario nazionale.

In ordine al primo profilo, relativo alla violazione dell'art. 76

della Costituzione, in quanto le norme di riordino emanate con il

decreto in parola non avrebbero dovuto comportare oneri a carico

dello Stato, è sufficiente osservare che la disposizione impugnata,

lungi dal configurarsi come norma autorizzativa di spesa, si limita a

prevedere meccanismi di erogazione finanziaria finalizzati alle

attività degli istituti. Quanto poi all'altro profilo di censura,

con il quale, con riferimento all'art. 119 della Costituzione, si

lamenta la lesione dell'autonomia finanziaria regionale, a causa

della destinazione agli istituti di una quota del Fondo sanitario

nazionale che la legge assegnerebbe alle regioni, è sufficiente

rammentare che l'autonomia finanziaria è riconosciuta alle regioni

dalla Costituzione, "nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi

della Repubblica".

Invero, non è dato scorgere in quale modo essa risulti lesa dal

decreto qui impugnato, per il fatto che si assegni agli istituti

zooprofilattici - ricondotti come fa il terzo comma dell'art. 1,

nell'ambito del Servizio sanitario nazionale - una quota del Fondo

sanitario nazionale, costituito come è noto da mezzi finanziari

facenti parte del bilancio dello Stato; oltretutto seguendo in ciò

un criterio non nuovo, come dimostrano, anche per gli anni

precedenti, i provvedimenti che hanno destinato agli istituti stessi

mezzi tratti, per l'appunto, dal predetto Fondo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale:

dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno

1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici

sperimentali, a norma dell'art. 1, primo comma, lettera h), della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui dispone che, con

atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanità

determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i

criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono

conformarsi;

dell'art. 3, terzo comma, del predetto decreto, n. 270 del

1983, nella parte in cui richiede per la nomina del direttore

generale dell'istituto zooprofilattico l'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome;

dell'art. 3, quarto comma, nella parte in cui dispone che, dei

tre membri del collegio dei revisori degli istituti zooprofilattici,

uno è designato dal Ministro della sanità e uno dal Ministro del

tesoro;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale:

degli artt. 1, primo, quarto e quinto comma; 2, secondo comma;

3, secondo e sesto comma; 5, primo comma, 6, primo comma, lettera a)

e 10, primo comma, del decreto stesso, sollevate dalla Regione

Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 76 della

Costituzione;

degli artt. 1, primo, terzo, quarto e quinto comma; 2, secondo

e quinto comma; 3, primo, secondo, quinto e sesto comma, del decreto

predetto sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt.

117, 118 e 76 della Costituzione;

degli artt. 1, primo, terzo, quarto e quinto comma; 2, secondo

e quinto comma; 3, primo, secondo, quinto e sesto comma; 4; 5 e 10

del decreto stesso, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in

riferimento agli artt. 8, numero 21; 9, numero 10 e 16 del d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige) e delle relative norme di attuazione, nonché dell'art. 76

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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