Art. 6 — Riesame e modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni di cui all'allegato II
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, propone alla Commissione europea di riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con restrizione di uso di cui all'allegato II. Le proposte di riesame e di modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso, o di un gruppo di sostanze simili, di cui all'allegato II contengono almeno le seguenti informazioni:
- a)una formulazione chiara e precisa della proposta di restrizione d'uso;
- b)i riferimenti e le prove scientifiche per la restrizione;
- c)le informazioni sull'impiego delle sostanze o del gruppo di sostanze simili nelle AEE;
- d)le informazioni sugli effetti nocivi e sull'esposizione, segnatamente nell'ambito di operazioni di gestione dei rifiuti di AEE;
- e)le informazioni sugli eventuali sostituti e su altre alternative, sulla loro disponibilita' e affidabilita';
- f)il motivo per cui si ritiene che una restrizione a livello di Unione rappresenti la misura piu' adatta;
- g)una valutazione socio-economica.
Testo vigente dal 15 marzo 2014
