Art. 39 — Modifica degli allegati
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, si provvede al recepimento delle direttive tecniche di modifica degli allegati, al fine di dare attuazione a successive disposizioni europee. Qualora tali direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento e' emanato di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.
Testo vigente dal 28 marzo 2014
