Il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, puo' presentare alla Commissione europea domanda di:

  • a)inclusione nelle liste di esenzione degli allegati III e IV di materiali e componenti di AEE per applicazioni specifiche;
  • b)rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato III;
  • c)rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato IV;
  • d)revoca delle esenzioni di cui agli allegati III e IV. La domanda deve essere conforme al modello di cui all'allegato V, ovvero al diverso formato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della direttiva 2011/65/UE. La domanda di rinnovo di un'esenzione e' presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell'esenzione in vigore. L'esenzione in vigore resta valida finche' la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo. Qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione sia rigettata o l'esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo di dodici mesi e un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data della decisione. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della direttiva 2011/65/UE:
  • a)le misure adottate dalla Commissione, consistenti nella inclusione dei materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli allegati III e IV, hanno una validita' massima di cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dell'allegato I e una validita' massima di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, con l'ulteriore precisazione che i periodi di validita' devono essere decisi caso per caso e possono essere prorogati;
  • b)per le esenzioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE, vigente alla data del 21 luglio 2011, il periodo di validita' massima, che puo' essere prorogato, e' di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, e di cinque anni per la categoria 11 dell'allegato I, a decorrere dal 22 luglio 2019, salvo che non sia specificato un periodo piu' breve;
  • c)per le esenzioni di cui all'allegato IV, il periodo di validita' massima, che puo' essere prorogato, e' di sette anni a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, salvo che non sia specificato un periodo piu' breve.

Testo vigente dal 23 giugno 2020

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 2014 al 23 giugno 2020. 1 parola tolta, 28 parole aggiunte.

b) per le esenzioni di cui all'allegato IIItolto: , aggiunto: della direttiva 2011/65/UE, vigente alla data del 21 luglio 2011, il periodo di validita' massima, che puo' essere prorogato, e' di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, tolto: e di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3aggiunto: , e di cinque anni per la categoria 11 dell'allegato I, a decorrere dal 22 luglio 2019, salvo che non sia specificato un periodo piu' breve;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;27~art5 · fonte del testo

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