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Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 2001 al 23 ottobre 2007. 574 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:

tolto: a) Direttiva: la direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';

tolto: b) Sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita': il sistema ferroviario di cui all'allegato I, costituito dalle infrastrutture ferroviarie che comprendono le linee e gli impianti fissi, della rete transeuropea di trasporto, costruite o modificate per essere percorse ad alta velocita' ed i materiali rotabili che, con tale modalita', utilizzano dette infrastrutture;

tolto: c) Interoperabilita': la capacita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' di treni ad alta velocita' fornendo prestazioni coerenti con l'insieme delle condizioni regolamentari, tecniche e operative che devono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali;

tolto: d) Sottosistemi: il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e' suddiviso, ai sensi dell'allegato II, in sottosistemi di natura strutturale o funzionale che devono possedere i requisiti di cui all'allegato III;

tolto: e) Componenti di interoperabilita': qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';

tolto: f) Requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni prescritte nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita', dai relativi sottosistemi e componenti di interoperabilita';

tolto: g) Specifica europea: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea, quali definite dall'articolo 1, punti da 8 a 12, della direttiva 93/38/CEE;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: h) Specifiche tecniche di interoperabilita', in appresso denominate "STI": le specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema al fine di soddisfare i requisiti essenziali, definendo relazioni funzionali reciproche necessarie tra i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e assicurando la coerenza di quest'ultimo. Tali specifiche sono elaborate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 96/48/CE, dall'organismo comune rappresentativo, su mandato della Commissione. In mancanza delle predette STI si fa riferimento alla vigente normativa nazionale;

tolto: i) Organismo comune rappresentativo: l'organismo comune composto dai rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, delle aziende ferroviarie e dell'industria, incaricato dalla Commissione di elaborare le STI;

tolto: j) Organismi notificati: gli organismi abilitati a valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' o a istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi;

tolto: k) Sistema ferroviario nazionale ad alta velocita': la parte del sistema ferroviario europeo ad alta velocita' costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8 della Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture ad alta velocita'. Nel territorio nazionale il sistema ferroviario ad alta velocita' coincide con il sistema ferroviario ad alta capacita';

tolto: l) Gestore dell'infrastruttura: il soggetto indicato agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000;

tolto: m) Amministrazione compenente: l'amministrazione che esercita le competenze ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

tolto: n) Ente aggiudicatore: ogni soggetto, gestore di un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V del presente decreto, previo espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale la stessa e' stata aggiudicata o comunque, affidata dal predetto soggetto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-24;299~art2 · fonte del testo

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