Art. 18 — Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17). Alle spese di cui al capitolo 4404 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1995 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1995, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1995, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanita', per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonche' dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Testo vigente dal 30 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-23;726~art18 · fonte del testo

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