Gli uffici di sanita' di cui all'articolo 28 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno sede ad Ancona (porto), Bari (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto), Catania (porto), Genova (porto), Livorno (porto), Messina (porto), Varese (aeroporto Malpensa), Napoli (porto), Roma (aeroporto Fiumicino), Palermo (porto), Taranto (porto), Trieste (porto), Venezia (porto), Imperia (porto), Pescara (porto), Salerno (porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto), Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Roma (porto Fiumicino), Siracusa (porto), Bologna (aeroporto Panigale), Torino (aeroporto Caselle). I predetti uffici, fermi restando i compiti loro spettanti in base alle leggi e ai regolamenti, sovrintendono anche ai servizi sanitari negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre, indicati con decreto del Ministro per la sanita'.

Testo vigente dal 20 maggio 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-04-27;174~art1 · fonte del testo

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