All'allegato I alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al titolo del punto I la parola: "Lavorazioni" e' sostituita dalla seguente: "Mansioni";
- b)la lettera b) del numero 1) concernente gli agenti fisici e' sostituita dalla seguente: "b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.";
- c)la lettera c) del numero 3 concernente gli agenti chimici e' sostituita dalla seguente: "c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) ";
- d)al punto II, dopo il titolo: "Processi e lavori" al numero 1 e' premesso il seguente periodo: "Il divieto e' riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attivita' nel suo complesso.";
- e)al punto II, il numero 7) e' sostituto dal seguente: "7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.";
- f)al punto II, il numero 13) e' soppresso;
- g)al punto II, il numero 27) e' sostituito dal seguente: "27. Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.";
- h)al punto II, il numero 33) e' sostituito dal seguente: "33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.";
- i)al punto II, al numero 34), dopo le parole: "pistole fissachiodi" sono aggiunte in fine le seguenti: "di elevata potenza".
Testo vigente dal 25 settembre 2000
