L'articolo 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

  • a)sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'eta';
  • b)attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
  • c)natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
  • d)movimentazione manuale dei carichi;
  • e)sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
  • f)pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
  • g)situazione della formazione e dell'informazione dei minori. 2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potesta' genitoriale.".

Testo vigente dal 8 ottobre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345~art8 · fonte del testo

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