L'articolo 16 del decreto legislativo n. 345 del 1999 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonche' del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c). 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati:
Testo vigente dal 25 settembre 2000
