Art. 4 — Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6 del regolamento in materia di trasmissione di dati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 189.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 189.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2013 al 15 dicembre 2021. 258 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, gli importatori, gli esportatori e i gestori delle attivita' di smaltimento delle sostanze di cui all'articolo 2 del regolamento che omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di cloro-alcali che omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alla disattivazione del mercurio in un determinato anno di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine stabilito al comma 3 dello stesso articolo, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di fonderia, di purificazione del gas naturale e di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi che omettono di inviare i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, nel termine stabilito al paragrafo 3 dello stesso articolo, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o inesatti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2021, N. 189
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-05;25~art4 · fonte del testo
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