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Che cosa è cambiato dal 2 aprile 2017

Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 2011 al 2 aprile 2017. 499 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore che non si conforma alle decisioni riportate nelle risposte della Commissione europea di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento, entro il termine stabilito, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2 o 3 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazione tale da poter far sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza aver ottenuto consenso esplicito dalla parte importatrice, ovvero senza un nuovo consenso esplicito oltre dodici mesi dopo la fine del terzo anno civile, periodo applicabile del consenso, a meno di disposizioni contrarie contenute nel consenso medesimo di cui all'articolo 13, paragrafo 8, lettera a), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2 o 3 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazione tale da poter far sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza aver ottenuto consenso esplicito dalla parte importatrice, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. La sanzione di cui al comma 2 non si applica:

tolto: a) quando l'ultima circolare emessa dal Segretariato dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all'importazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento;

tolto: b) nel caso di sostanza elencata nella parte 2 dell'allegato I del regolamento da esportare verso Paesi OCSE qualora la sostanza e' registrata ovvero autorizzata nel Paese OCSE in questione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento;

tolto: c) nel caso di esonero al consenso concesso dalla Commissione, di durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 7 e 8, lettera b), del regolamento. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza nei sei mesi che precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprieta' intrinseche della sostanza, di cui all'articolo 13, paragrafo 10, primo periodo, del regolamento lo consentano, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di un pesticida e non predispone l'etichetta secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettua un'operazione di esportazione di un pesticida non conforme alle norme in materia di purezza previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 28

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;200~art5 · fonte del testo

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