Art. 24 — Oggetto
I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalita' ((,individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessita' e onerosita'. L'albo e' aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilita' fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso)). I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalita' previste dal piano approvato dal comitato ((direttivo)). (( Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attivita' di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi. ))
Testo vigente dal 31 luglio 2007
