Art. 23 — Tipologia dei corsi
Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonche' per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversita' delle funzioni svolte dai magistrati.
Testo vigente dal 31 luglio 2007
