Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. La partecipazione ai corsi e' disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola. Il periodo di partecipazione all'attivita' di formazione indicata nel comma 2 e' considerato attivita' di servizio a tutti gli effetti. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale.

Testo vigente dal 31 luglio 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 2006 al 31 luglio 2007. 90 parole tolte, 90 parole aggiunte.

Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare tolto: ai aggiunto: almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24 tolto: ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito. Per laaggiunto: , individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. La partecipazione ai corsitolto: , al magistrato e' riconosciuto un periodo di congedo retribuito. Il differimento della partecipazione ai corsi, che puo' essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non puo' in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato. I corsi hanno una durata fino a due settimane anche non consecutive. Il magistrato puo' partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione aggiunto: e' disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola. Il periodo di partecipazione all'attivita' di formazione indicata nel comma 2 e' considerato attivita' di servizio a tutti gli effetti. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-30;26~art25 · fonte del testo

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