Art. 3 — Disposizioni di attuazione e disposizioni comuni
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 marzo 2013, n. 80.
Abrogato dal 19 luglio 2013
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 marzo 2013, n. 80.
Abrogato dal 19 luglio 2013
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1999 al 19 luglio 2013. 691 parole tolte, 11 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono retti ciascuno da un consiglio di amministrazione di durata triennale, rinnovabile per un altro triennio, costituito da un Presidente e quattro componenti nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Essi sono dotati di organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e di organi di consulenza scientifica, disciplinati a norma del comma 2. Con regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
tolto: a) la struttura organizzativa degli istituti di cui agli articoli 1 e 2;
tolto: b) la durata, le modalita' della costituzione e le competenze degli organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e degli organi di consulenza scientifica;
tolto: c) la dotazione organica di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca e le modalita' del suo reclutamento, prevedendo una specifica valutazione delle competenze relative agli ambiti di attivita' degli istituti acquisite presso il Centro europeo dell'educazione e presso la biblioteca di documentazione pedagogica;
tolto: d) la dotazione massima di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca a tempo determinato da ricoprire mediante comandi, collocamenti fuori ruolo, contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca, nonche' i criteri e le modalita' di selezione di tale personale;
tolto: e) le modalita' di conferimento di incarichi a personale di ricerca, tecnico e specialistico non appartenente alla Unione europea;
tolto: f) le modalita' di tasferimento delle risorse appositamente iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, comprensive degli oneri per il personale di cui alla lettera c);
tolto: g) le modalita' di associazione alle attivita' degli Istituti da parte di enti di ricerca, nonche' le modalita' di conferimento agli stessi enti di incarichi per studi e ricerche. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli istituti e' determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica e col Ministro della funzione pubblica. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 provvedono ai loro compiti con:
tolto: a) redditi del patrimonio;
tolto: b) contributi ordinari dello Stato;
tolto: c) eventuali contributi straordinari dello Stato;
tolto: d) eventuali proventi della gestione delle attivita';
tolto: e) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
tolto: f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le finalita' degli istituti. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli organi di amministrazione degli istituti di cui agli articoli 1 e 2 deliberano i rispettivi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo contabili e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio. Il regolamento e' trasmesso al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, nel termine di sessanta giorni esercitano il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, trascorso il suddetto termine, il regolamento e' adottato dall'organo di amministrazione. Agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Si applica altresi' l'articolo 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i regolamenti previsti dal comma 2 si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MARZO 2013, N. 80
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-20;258~art3 · fonte del testo
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