1. La Commissione stabilisce, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare dal 1 marzo 1986 che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonche' delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, di cui al presente atto. 2. Fino al 28 febbraio 1986 incluso le disposizioni dell'accordo del 1972 tra la Comunita' economica europea e la Repubblica portoghese nonche' dei successivi protocolli, relative al regime doganale, rimangono applicabili agli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo. 3. La Commissione stabilisce le disposizioni applicabili dal 1 marzo 1986 agli scambi, all'interno della Comunita', delle merci ottenute nella Comunita' per la fabbricazione delle quali siano stati utilizzati: - prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali ne' alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Portogallo ovvero che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse; - prodotti agricoli che non rispondono alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Portogallo. Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo e quelle per la progressiva applicazione, da parte della Repubblica portoghese, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art210 · fonte del testo

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