[1]((Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 potranno, per espressa deliberazione delle amministrazioni comunali, essere applicate cosi' per la costruzione e sistemazione come per la manutenzione delle strade comunali che cadono sotto la disposizione dell'art. 39 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato F)).
[2]Il regolamento per l'attuazione delle prestazioni d'opera, deliberato dai Consigli comunali, sara' approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.
Testo vigente dal 28 luglio 1895
