Art. 1 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125.
Abrogato dal 25 settembre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125.
Abrogato dal 25 settembre 2024
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2 versioni dal 2017
Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 2017 al 25 settembre 2024. 376 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Ai soli fini del presente decreto legislativo si intendono per:
tolto: a) «enti di interesse pubblico»: gli enti indicati all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
tolto: b) «gruppo di grandi dimensioni»: il gruppo costituito da una societa' madre e una o piu' societa' figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:
tolto: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;
tolto: 2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro;
tolto: c) «societa' madre»: l'impresa, avente la qualifica di ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
tolto: d) «societa' figlia»: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
tolto: e) «societa' madre europea»: impresa soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;
tolto: f) «standard di rendicontazione»: gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;
tolto: g) «metodologia autonoma di rendicontazione»: l'insieme composito, costituito da uno o piu' standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2024, N. 125
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-30;254~art1 · fonte del testo
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