Art. 5-novies — Valutazione interna del rischio

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita' effettuano e documentano la valutazione interna del rischio. Tale valutazione e' effettuata con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo ed e' eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione. 2. La valutazione interna del rischio comprende:

  • a)una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi e' integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali del fondo pensione;
  • b)una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi;
  • c)una descrizione del modo in cui il fondo pensione previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora il fondo pensione esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, secondo periodo;
  • d)una valutazione del fabbisogno finanziario complessivo del fondo, ivi inclusa una descrizione dell'eventuale piano di intervento adottato;
  • e)una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto di tutti gli strumenti previsti dall'articolo 7-bis e relativa disciplina di attuazione;
  • f)una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE, a favore del fondo pensione o degli aderenti e dei beneficiari;
  • g)una valutazione qualitativa dei rischi operativi;
  • h)una valutazione dei rischi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, dei rischi sociali e dei rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative. 3. Ai fini del comma 2, i fondi pensione di cui al comma 1 dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacita' del fondo pensione di far fronte ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti alle loro attivita'. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio. 4. La valutazione interna del rischio e' tenuta in conto nelle decisioni strategiche del fondo pensione.

Testo vigente dal 1 febbraio 2019

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art5novies · fonte del testo

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