All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia». All'articolo 86, comma 10, lettera b), del decreto legislativo, secondo capoverso, la lettera b-ter), e' sostituita dalla seguente: «b-ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarita' contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.». All'articolo 86 del decreto legislativo, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: «10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applica a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. 10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 3.».

Testo vigente dal 11 ottobre 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-10-06;251~art20 · fonte del testo

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