Art. 1 — Modifiche alla parte prima del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
All'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto» sono inserite le seguenti: «degli obblighi internazionali,». All'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' soppresso;
- b)il comma 2 e' soppresso;
- c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
- d)i commi 4 e 5 sono soppressi. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente Parte prima» e le parole: «del Trattato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi internazionali e del diritto comunitario»;
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purche' sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.». All'articolo 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «desumibili dalle norme del» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti nel presente»;
- b)al comma 4 e' inserito il seguente periodo: «Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione puo' esercitare il suo potere sostitutivo».
Testo vigente dal 11 agosto 2010
