Art. 10 — Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
All'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e-bis) i progetti approvati previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5, comma 6;
- e-ter)la documentazione di cui all'allegato III, paragrafo 5.».
Testo vigente dal 28 gennaio 2013
