Art. 14 — Modifiche all'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
All'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il paragrafo 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Metodi di misurazione. Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento previsto dall'allegato VI. Per la misurazione dei COV e' utilizzato il metodo di riferimento contenuto nell'appendice X. E' possibile utilizzare, in alternativa a tale metodo, qualsiasi altro metodo equivalente sulla base delle procedure previste dall'allegato VI.».
Testo vigente dal 28 gennaio 2013
