Art. 21 — Casi di trattenimento
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Abrogato dal 30 settembre 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Abrogato dal 30 settembre 2015
1 massima che riguarda l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 2008 al 30 settembre 2015. 206 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:
tolto: a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
tolto: b) che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
tolto: c) che e' destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.... Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore con le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza e' comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art21 · fonte del testo
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