Art. 4 — Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati
Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.
Testo vigente dal 31 luglio 2007
