Art. 4 — Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati

Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Testo vigente dal 31 luglio 2007

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 2006 al 31 luglio 2007. 110 parole tolte, 87 parole aggiunte.

tolto: Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti delaggiunto: Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazionetolto: , ogni elettore riceve quattroaggiunto: . Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui tolto: agli articoli 1 e 2. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parita' di voti, prevale il candidato piu' anziano nel ruolo aggiunto: all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;25~art4 · fonte del testo

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