Art. 3 — Organi
Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, ((...)), tra i componenti togati, il segretario ((ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attivita' e la ripartizione degli affari.)) Alle spese connesse all'attivita' svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 31 luglio 2007
