Art. 12 — Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari

Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Testo vigente dal 31 luglio 2007

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 2006 al 31 luglio 2007. 270 parole tolte, 82 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

tolto: a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venti anni;

tolto: b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

tolto: c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

tolto: a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venti anni;

tolto: b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

tolto: c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:

tolto: a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: b) un magistrato che esercita funzioni requirentiaggiunto: Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato. Ogni elettore riceve tolto: tre aggiunto: due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui tolto: ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parita' di voti, prevale il candidato piu' anziano nel ruolo aggiunto: all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;25~art12 · fonte del testo

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