Art. 2 — Membri supplenti
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)). In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
Testo vigente dal 31 luglio 2007
