Art. 13 — Durata in carica dei consigli giudiziari
I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ((ed i componenti rappresentanti dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari)) del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili. 2 Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo. Finche' non e' insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92
2Il D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, i giudici di pace che compongono la sezione autonoma alla data di entrata in vigore del presente decreto sono eleggibili alle elezioni straordinarie di cui al presente articolo".
Testo vigente dal 31 maggio 2016
