Art. 50 — Sostituzione dell'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562
L'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito dal seguente: «Art. 23. - 1. I notai annotano gli estremi delle formalita' di iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a margine degli atti. 2. In caso di omissione, il notaio e' punito disciplinarmente con la sanzione pecuniaria da 8 euro a 24 euro per ogni annotazione omessa.».
Testo vigente dal 11 agosto 2006
