Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'art. 2, comma 1, lettera c), le parole: "allegato A" sono sostituite dalle seguenti: "allegato I";
- b)all'art. 3 il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. I molluschi bivalvi vivi destinati a subire una ulteriore trasformazione devono provenire dalle zone di cui ai commi 2, 3 e 4 ed essere trattati conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.";
- c)all'art. 6, comma 3, le parole: da "entro" ad "accertamenti", sono sostituite dalle seguenti: "puo' effettuare, ove necessario, sopralluoghi presso i centri di spedizione e i centri di depurazione.";
- d)all'art. 10, comma 1, la lettera b) e' soppressa;
- e)all'art. 11, comma 7, tra le parole: "bivalvi" e "possiedano", sono inserite le seguenti: "non rispondano a quanto previsto dall'allegato A, punto 1, lettera c), e";
- f)nell'allegato A la lettera g) e' soppressa;
- g)nell'allegato A la lettera h) e' sostituita dalla seguente: " h) non dare risposta positiva per le tossine D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poison) ai metodi di analisi di cui all'art. 15, comma 1, lettera e).".
Testo vigente dal 9 maggio 1996
