Art. 2 — Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 230, comma 1, lettera b), alla rubrica del capo III del titolo II e all'articolo 365, rubrica e comma 1, la parola: «velivoli», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «aeromobili»;
- b)all'articolo 233, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.»;
- c)all'articolo 238, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.»;
- d)all'articolo 251, comma 3, la parola: «direzione» e' sostituita dalla seguente: «struttura»;
- e)all'articolo 271, comma 4, le parole: «Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all'articolo 267,»;
- f)all'articolo 300, comma 2, la parola: «marchi» e' sostituita dalle seguenti: «segni distintivi»;
- g)agli articoli 306, comma 4, 307, comma 10, alinea e lettere a) e b), e 324, comma 10, le parole: «Direzione generale dei lavori e del demanio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»;
- h)all'articolo 307, dopo il comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente: «11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione, nonche' di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresi' le seguenti disposizioni:
- a)articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- b)articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- c)comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- d)comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.»;
- i)l'articolo 350 e' abrogato;
- l)all'articolo 363, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica, altresi', l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.»;
- m)all'articolo 368, comma 2:
- 1)le parole: «Ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 16, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» sono sostituite dalla seguenti: «Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- 2)le parole: «allegato I al decreto legislativo n. 59 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006»;
- n)alla rubrica della sezione IX del capo I del titolo VIII, le parole: «nella zona delle operazioni» sono soppresse;
- o)all'articolo 458, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione.»;
- p)all'articolo 478, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione.»;
- q)all'articolo 499, comma 5, primo periodo, le parole: «in di istituto» sono sostituite dalle seguenti: «in proprieta' a favore di istituto».
Testo vigente dal 25 gennaio 2013
