Art. 13 — Mutuo riconoscimento delle licenze comunitarie
Fatta salva la facolta' dell'ENAC di richiedere il possesso di uno specifico livello di competenza linguistica nazionale, l'ente riconosce le licenze, le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione e le competenze linguistiche ad esse associate rilasciate dall'autorita' nazionale di vigilanza di un altro Stato membro in conformita' alle disposizioni della direttiva 2006/23/CE nonche' il certificato medico che le accompagna, purche' i titolari abbiano l'eta' minima di ventuno anni per i controllori del traffico aereo. Il titolare di una licenza rilasciata da un altro Stato in conformita' alla citata direttiva, che eserciti le proprie funzioni nelle regioni informazioni volo sotto la responsabilita' italiana, ha il diritto di scambiare la sua licenza con una licenza rilasciata in Italia senza che vengano imposte condizioni supplementari, fatta eccezione per i requisiti di competenza linguistica nazionale.
Testo vigente dal 8 luglio 2008
