Art. 1 — Condizioni di utilizzabilità
In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, e' consentita la commercializzazione di prodotti contenenti le sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, fino al 31 dicembre 2006, a condizione che:
- a)l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare non abbia emesso parere sfavorevole circa l'uso della sostanza nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare cui si applica il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31;
- b)la sostanza in questione sia utilizzata nella fabbricazione di uno o piu' prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare commercializzati nella comunita' alla data del 10 febbraio 2004.
Testo vigente dal 29 novembre 2005
