E' consentita la commercializzazione dei prodotti non conformi al presente decreto non oltre il 31 marzo 2004. 1 In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/15/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 novembre 2005, n. 242

1

Il D.Lgs. 9 novembre 2005, n. 242 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, e' consentita la commercializzazione di prodotti contenenti le sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, fino al 31 dicembre 2006, a condizione che: a) l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare non abbia emesso parere sfavorevole circa l'uso della sostanza nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare cui si applica il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31; b) la sostanza in questione sia utilizzata nella fabbricazione di uno o piu' prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare commercializzati nella comunita' alla data del 10 febbraio 2004."

Testo vigente dal 14 dicembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2003 al 14 dicembre 2005.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 9 novembre 2005, n. 242

    Il D.Lgs. 9 novembre 2005, n. 242 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, e' consentita la commercializzazione di prodotti contenenti le sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, fino al 31 dicembre 2006, a condizione che: a) l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare non abbia emesso parere sfavorevole circa l'uso della sostanza nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare cui si applica il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31; b) la sostanza in questione sia utilizzata nella fabbricazione di uno o piu' prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare commercializzati nella comunita' alla data del 10 febbraio 2004."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-02-14;31~art3 · fonte del testo

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