All'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprieta' radioattive fissili o fertili e cioe':
  • 1)alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;
  • 2)al funzionamento di macchine radiogene;
  • 3)alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;".
  • b)al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: "b-bis) alle attivita' lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis;
  • b-ter)agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attivita' lavorativa non piu' in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X.";
  • c)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il presente decreto non si applica ((all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni)), ossia non si applica ne' ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, ne' all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attivita' agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive.";
  • d)dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di applicazione sono ((quelle fissate negli allegati I e I-bis)). 2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i termini di applicazione dell'articolo 10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione ((di cui all'allegato I-bis)), paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della tecnica.".

Testo vigente dal 22 marzo 2001

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Che cosa è cambiato dal 22 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2000 al 22 marzo 2001. 7 parole tolte, 7 parole aggiunte in 2 capoversi.

c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondotolto: , naturale di radiazione aggiunto: naturale di radiazioni, ossia non si applica ne' ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla radiazione …

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di applicazione sono quelle fissate negli allegati tolto: 1 e 1 aggiunto: I e I-bis. 2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i … di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui all'allegato tolto: 1 aggiunto: I-bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della tecnica.".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241~art2 · fonte del testo

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