L'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: "Art. 22. Comunicazione preventiva di pratiche 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanita' marittima, nonche' alle agenzie regionali e delle province autonome ((di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496)), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L'ANPA puo' accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette. 2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti:

  • a)le quantita' di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi del comma 5;
  • b)la concentrazione di attivita' di materie radioattive per unita' di massa non superi le soglie determinate ai sensi del comma 5;
  • c)gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantita' o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purche' soddisfino tutte le seguenti condizioni:
  • 1)siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;
  • 2)siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;
  • 3)in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1 &greco;mSv h^" -1;
  • 4)le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 26;
  • d)gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
  • 1)siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;
  • 2)in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensita' di dose superiore a 1 &greco;mSv h^" -1;
  • e)l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purche' cio', in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1 &greco;mSv h^" -1;
  • f)materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorita' competenti ad autorizzare lo smaltimento. 3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche ((di cui al comma 1 e di quelli per cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860)), o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse. ((4)). Con uno o piu' decreti del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantita' ai fini della registrazione delle materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine radiogene. ((5)). Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate le quantita' e le concentrazioni di attivita' di materie radioattive di cui al comma 2, lettere a) e b), e le modalita' di notifica delle pratiche di cui al comma 1.".

Testo vigente dal 22 marzo 2001

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Che cosa è cambiato dal 22 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2000 al 22 marzo 2001. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

… di sanita' marittima, nonche' alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo tolto: 3 aggiunto: 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 …

… detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui al comma 1 e di quelli tolto: di aggiunto: per cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o il presente decreto prevedono … sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse. tolto: 5 aggiunto: 4. Con uno o piu' decreti del Ministro della sanita', di concerto con i … materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine radiogene. tolto: 6 aggiunto: 5. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate le quantita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241~art9 · fonte del testo

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